Contesto

 

Il piano, da predisporre in attuazione del regolamento europeo sulla governance dell’unione dell’energia e dell’azione per il clima (pdf), costituisce lo strumento con il quale ogni Stato, in coerenza con le regole europee vigenti e con i provvedimenti attuativi del pacchetto europeo Energia e Clima 2030, stabilisce i propri contributi agli obiettivi europei al 2030 sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili e quali sono i propri obiettivi in tema di sicurezza energetica, mercato unico dell’energia e competitività.

Il pacchetto europeo Energia e Clima 2030 prende le mosse dalle decisioni del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell’ottobre 2014, che ha approvato il quadro comunitario per le politiche dell'energia e del clima al 2030 (pdf) e ha stabilito l'obiettivo di istituire un’ “Unione dell'energia” articolata sulle seguenti cinque “dimensioni dell’energia”: decarbonizzazione (incluse le fonti rinnovabili); efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato interno dell’energia; ricerca, innovazione e competitività.

 

Per l’attuazione di queste decisioni, partendo dalle proposte formulate dalla CE nel mese di novembre 2016 sono stati già emanati:

  1. la nuova direttiva ETS (Emission Trading Scheme) sul commercio dei diritti di emissione della CO2 in alcuni settori (pdf)

  2. il nuovo regolamento “Effort sharing” sugli obiettivi nazionali obbligatori di riduzione delle emissioni di gas serra nei settori non coperti da ETS (pdf) vale a dire: trasporti, civile, industria manifatturiera non ETS (<20MWt), agricoltura e rifiuti

  3. il regolamento LULUCF relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas ad effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (pdf)

  4. la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (pdf)

  5. la nuova direttiva sull’efficienza energetica (pdf)

  6. la nuova direttiva sulle fonti rinnovabili (pdf).


Sono in fase più o meno avanzata una serie di altri provvedimenti (regolamenti o direttive: regolamento è un atto legislativo comunitario vincolante, che deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea; una direttiva è un atto legislativo comunitario che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'Unione devono realizzare, ma tuttavia spetta ai singoli Paesi definire, attraverso disposizioni nazionali, come tali obiettivi vadano raggiunti) in materia, ad esempio, di mercato dell’energia elettrica ed emissioni di CO2 di nuovi autovetture, furgoni e camion.

Questi provvedimenti e iniziative europee si aggiungono ad altri, in vigore oppure allo studio, che concorrono alle finalità del piano. Tra i provvedimenti e iniziative in vigore si richiamano, solo come esempi, il regolamento (UE) 2017/1938 (pdf), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, e l’European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), finalizzato ad accelerare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie low carbon.

Tra le iniziative in fase di discussione si citano, sempre come esempi, il pacchetto di proposte sull’economia circolare e il pacchetto di proposte sulla mobilità sostenibile.

Assai rilevante il fatto che la proposta di piano nazionale per l’energia e il clima si deve conformare anche alla strategia comunitaria per il rispetto dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con il proposito di mantenere l'aumento della temperatura mondiale media ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitare tale aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

In questo senso, gli obiettivi comunitari al 2030 (cui contribuiscono gli obiettivi nazionali dei piani) dovrebbero essere in linea con gli obiettivi dello stesso accordo.

Un quadro più chiaro, tuttavia, degli obiettivi europei e nazionali di lungo periodo (2050 e oltre) e della coerenza dei piani con tali obiettivi deriverà dalle “strategie a lungo termine”. In base al regolamento governance, per un verso “la Commissione deve adottare, entro il 1° aprile 2019, una proposta relativa ad una strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra, in coerenza con l'accordo di Parigi, tenendo conto delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri”; per l'altro verso, ciascuno Stato membro è tenuto, entro il 1° gennaio 2020 e poi ogni 10 anni, ad elaborare e comunicare alla Commissione la propria strategia a lungo termine in una prospettiva di almeno 30 anni, con aggiornamenti quinquennali, ove necessari.

Coerentemente, il regolamento governance prevede un piano per l’energia e il clima ogni dieci anni, e l'aggiornamento del primo piano (quello che emergerà a seguito della consultazione qui proposta) entro il 2024 (salvo che lo Stato non motivi che non ce n’è necessità): in caso di aggiornamento, gli obiettivi possono essere rivisti solo “in modo da riflettere un incremento in ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato”.

 

 

Torna all'inizio del contenuto